Onorevoli Colleghi! - Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da circa sessant'anni: quello dei grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta, infermità ritenuta la più grave dall'Organizzazione mondiale della sanità.
      Sono circa settecento i casi di ciechi assoluti, circa centocinquanta quelli in cui alla cecità si aggiunge l'amputazione di un arto e, infine, circa trenta casi quelli di cecità bilaterale assoluta con l'amputazione degli arti superiori od inferiori, a cui vanno aggiunte altre infermità vicarianti o interdipendenti, come, ad esempio: sordità bilaterale; disturbi nervosi; disfunzioni cardiocircolatorie; osteoporosi; artrosi; gravi disturbi all'apparato gastroenterico.
      Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici, che assorbono la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento, con la legge n. 533 del 1981, ha distinto il risarcimento dell'infermità dai costi dell'assistenza o dell'accompagnamento.
      Tenuto conto di tale distinzione e della necessità di venire incontro ai molteplici bisogni collegati alla situazione di invalidità, la presente proposta di legge prevede:

          1) il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

          2) l'aumento del 25 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto dalla

 

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tabella E e dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

      Ai grandi invalidi di guerra e per servizio con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani), quando si accompagna una terza infermità vicariante (come ad esempio la sordità bilaterale), viene a mancare un'altra funzione organica. Ciò è riconosciuto dal citato testo unico, nel paragrafo: «Criteri per applicazione delle tabelle A, B ed E», alla lettera f), ultimo capoverso, ma non viene previsto il risarcimento.
      Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità della pensione al coniuge superstite e agli orfani che hanno assistito il grande invalido. L'assegno percepito dalle vedove, previsto dalla tabella G annessa al medesimo testo unico, è ormai divenuto una cifra dal solo valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande invalido di guerra e per servizio si deve permettere di vivere dignitosamente anche dopo la scomparsa del coniuge.
      Pertanto si propone la concessione, nella misura del 60 per cento, degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al citato testo unico, goduti dal grande invalido; per gli orfani che convivono e che coadiuvano all'assistenza, rinunciando alla loro libertà e al loro avvenire, è prevista analoga concessione, ma in una misura ridotta pari al 30 per cento dei medesimi assegni.
      Si propone, inoltre, che l'indennità integrativa speciale erogata a favore degli invalidi per servizio, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, e successive modificazioni, venga concessa anche agli invalidi di guerra a titolo di risarcimento, assorbendo l'assegno ad personam che era previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, successivamente abrogati.
      L'onere per l'attuazione della presente proposta di legge non comporterebbe alcuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto potrebbe essere coperto destinando una minima parte del residuo attivo, dovuto al naturale decremento della categoria, di cui al capitolo 1316 dell'unità previsionale di base 2.1.2.3 «Pensioni di guerra» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo passati oltre sessant'anni dall'ultima guerra; pertanto, auspichiamo che il presente provvedimento sia approvato con sollecitudine, anche prevedendo una eventuale delega al Governo sulla base dei princìpi e criteri direttivi contenuti nel medesimo provvedimento.
      È un doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno donato alla Patria parti integranti della loro vita, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire una sicurezza economica che permetta loro di vivere degnamente.

 

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